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Il venditore
Colui che vuole vendere un
immobile deve innanzi tutto fornire all'acquirente le informazioni
indispensabili per valutare la convenienza dell'acquisto. la prima operazione
consiste nel redigere un annuncio immobiliare, nel quale vanno indicate con
chiarezza le caratteristiche, sia strutturali sia Planimetriche, dell'immobile:
zona, ubicazione (via, piazza, ecc.), piano, condizioni generali, metratura,
suddivisione (salone, camera, servizi, ecc.), accessori e pertinenza (box o
posto macchina, riscaldamento autonomo, cantina, ecc.), prezzo. E' molto
importante aver presente l'equa valutazione dell'immobile, per non cadere nei
rischi conseguenti alici sottovalutazione o alla sopravalutazione dello stesso.
Trovato l'acquirente si entra nel vivo della trattativa, attraverso una serie
di atti formali: dall'incarico di vendita al compromesso fino al rogito, che
sancisce il definitivo passaggio della proprietà dell'immobile.
L’agente immobiliare
E' chiamato mediatore colui
che mette in relazione due o più porti per la conclusione di un affare. Nel
caso della compravendita immobiliare, il mediatore deve essere iscritto nello
speciale ruolo degli agenti immobiliari tenuto dalla Camera di Commercio di
appartenenza. Solo l'iscrizione al ruolo dà il diritto al mediatore di
percepire la provvigione da ambo le parti e garantisce la possibilità, sia
all'acquirente sia al venditore, di ricorrere alla Commissione di Vigilanza
Provinciale della Camera di Commercio di appartenenza per eventuali
contestazioni.
L’incarico di vendita
Prima di sottoscrivere un
"incarico di vendita" a un'agenzia immobiliare, o comunque a un
intermediario, regolarmente iscritti ai ruoli a Camera di Commercio competente
per territorio, e che sempre alla CCIAA abbiano depositato il formulario/testo
dell'incarico di vendita e che lo stesso sia stato accettato dalla competente
Commissione, in quanto conforme alle disposizioni di legge sulla mediazione (L
n. e sulle clausole vessatorie (L. n. 52/96). Inoltre sancisce l'intenzione dei
venditore di affidare la ricerca dell'acquirente a un agente immobiliare. E'
consigliabile controllare la durata dell'incarico, se questo 6 irrevocabile ed
esclusivo; la penale in caso di rinuncia a vendere alle condizioni pattuite
nell'incarico e l'entità della mediazione in caso di vendita. la mediazione
deve essere riconosciuta solo alla conclusione dell'affare, che avviene quando
il proponente viene a conoscenza dell'avvenuta accettazione da parte della proprietà.
E' infine preferibile far apporre, da parte dell'agenzia, la clausola di
rinuncia del rinnovo automatico alla scadenza dell'incarico. Ciò consente di
decidere se rinnovare l'incarico alla stessa agenzia o affiancarlo a un'altra.
Il compromesso
Il "compromesso"
(o "contratto preliminare") è il contratto con cui le parti
interessate si accordano per iscritta sulle modalità della compravendita. Può
essere stipulato per scrittura privato non autenticata o autenticata dal
notaio; nel secondo caso è obbligatoria la trascrizione dell'atto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel compromesso vanno indicati per
iscritto: i dati anagrafici dei contraenti; il prezzo di vendita dell'immobile;
la descrizione dell'immobile con i dati catastali; i tempi e modi di pagamento;
la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria; la conformità
dell'immobile alle disposizioni di legge e ai regolamenti urbanistici ed
edilizi (condono edilizio compreso); la data entro la quale dovrà essere
stipulato il rogito e il notaio incaricato a redigerlo. Il venditore deve garantire
la libertà da vincoli, pesi, oneri, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche o,
in caso lo stesso sia gravato da formalità pregiudizievoli, impegnarsi a
renderlo libero a sue proprie cure e spese prima del rogito notarile. Al
momento della sottoscrizione i documenti da presentare sono: atto di proprietà;
scheda identificativa catastale,- regolamento di condominio e tabella
millesimale della porzione immobiliare in oggetto; eventuale contratto di
"arie; eventuale contratto di mutuo che grava sull'immobile; convenzioni
col Comune o di lottizzazione, concessioni e licenze amministrative; domanda o
concessione in sanatoria. E' consigliabile che il prezzo di vendita
dell'immobile sia stabilito a "corpo", e cioè complessivamente, in
base alla consistenza e non a metro quadrato. Qualora il venditore sia in
regime di comunione di beni, il compromesso dovrà essere sottoscritto anche dal
coniuge.
La caparra confirmatoria
la "caparra
confirmatoria" é un anticipo sul prezzo d'acquisto dell'immobile che viene
versato dall'acquirente all'atto del compromesso. Come tale impegna entrambe le
porti alla conclusione dell'affare. Questo vuoi dire che se l'acquirente si
ritira dall'affare perde ciò che ha versato; se invece é il venditore a
ritirare l'impegno, questi dovrà rimborsare all'acquirente il doppio della
somma che ha versato. Chi non si ritira dall'affare può comunque ricorrere al
giudice p" siano rispettati gli impegni assunti o gli venga risarcito il
danno subito. Qualora sul compromesso si parli semplicemente di "caparra
confirma" si intende con questo termine la "caparra
confirmatoria".
La caparra penitenziale
la "caparra penitenziale” è la penale fissata
dai contraenti in caso di inadempienza del contratto. Con questa formula le
porti concordano che una di esse o entrambe possono recedere dal contratto,
pagando appunto una "caparra penitenziale".
Il
rogito
Il "rogito" è
l'atto finale della compravendita. Rappresenta il passaggio definitivo
dell'immobile dal venditore al nuovo proprietario per atto pubblico, o per scrittura
privata autenticata dal notaio ai fini della trascrizione. Se la vendita é
finalizzata all' acquisto di un altro immobile, é meglio prima vendere e poi
acquistare; si dovrà comunque cercare di far coincidere l'acquisto con il
periodo in cui avverrò la vendita, lasciando libero il proprio immobile al
rogito. E' preferibile la prima soluzione perché implica una maggiore
assunzione di responsabilità da parte dei notaio. Al momento dei rogito il
venditore deve presentare i seguenti documenti: la carta d'identità e il codice
fiscale; il rogito di acquisto o la dichiarazione di successione in cui sia
compreso l'immobile da vendere; le licenze e le concessioni edilizie con le
eventuali varianti; il certificato di abitabilità/agibilità; le domande di condono
edilizio con i bollettini di versamento dell'oblazione o le concessioni in
sanatoria; le planimetrie e i certificati catastali; la copia dei regolamento
condominiale; le fatture delle spese d'acquisto dell'immobile e delle spese per
i lavori fatti nell'edificio (anche sulle parti condominiali) fino al
31/12/1992.
Denuncia alla Pubblica Sicurezza
Bisogna denunciare in
Questura, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, l'avvenuto passaggio di
proprietà, con i completi dati anagrafici dell'acquirente. Il modulo da
compilare é di solito preparato daI notaio e può essere spedito a mezzo di
raccomandata (con ricevuta di ritorno) o consegnato direttamente al
Commissariato ove è ubicato l'immobile.
Il fisco
Qualora la vendita avvenga
entro 5 anni dall'acquisto, il venditore dovrà dichiarare come reddito la
differenza tra la vendita effettuata e l'acquisto precedente, poiché in questo
caso la legge considera l'atto di compravendita un'operazione di speculazione.
Non sono considerate operazioni speculative e, pertanto, non concorrono alla
formazione del reddito, le plusvalenze realizzate dalla vendita, entro i cinque
anni, di immobili acquisiti per successione o donazione- di unità immobiliari
che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione
e la vendita, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei
suoi familiari. il prezzo da dichiarare nel rogito è quello reale dell'acquisto
e, comunque, non inferiore al valore della rendita catastale moltiplicata per
100 per le abitazioni (classificate nelle categorie catastali da A/1 a A/9),
per 50 per gli uffici e gli studi professionali (cat. A/10) e per 3,4 per i
negozi (cat. C/1).
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