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L’acquirente
Colui che
intende acquistare un immobile deve innanzi tutto raccogliere le informazioni
necessarie per valutarne le caratteristiche e successivamente l'affidabilità
del venditore. la prima operazione consiste nei consultare gli annunci immobiliari,
verificando che le caratteristiche corrispondano alle esigenze e valutando il
conseguente rapporto qualità-prezzo. le informazioni sull'immobile riportate
nell'annuncio vanno poi verificate consultando i competenti uffici dei Catasto
e delle Conservatorie dei registri immobiliari. E' consigliabile far
controllare dal proprio notaio lo stato di diritto dell'immobile (proprietà,
vendite precedenti, ipoteche o pignoramenti, classe, categoria, rendita
catastale, ecc...) e da un tecnico di fiducia le caratteristiche strutturali
(metratura, condizioni generali, stato degli impianti, regolarità urbanistiche
ed edilizie, ecc...). Scelto l'immobile, si entra nel vivo della trattativa
attraverso una serie di atti formali: dall'eventuale "proposta d'acquisto"
al 'compromesso" fino al "rogito", che sancisce il definitivo
passaggio della proprietà dell'immobile all'acquirente.
L’agente immobiliare
E'
chiamata mediatore colui che in relazione due o più parti per la conclusione di
un affare. Nel cosa della compravendita immobiliare, il mediatore deve essere
iscritto nello speciale ruolo degli agenti immobiliari tenuto dalla Camera di
Commercio di appartenenza. Solo l'iscrizione al ruolo da diritto al mediatore
di percepire la provvigione da ambo le porti e garantisce la possibilità, sia
all'acquirente sia al venditore, di ricorrere alla Commissione di Vigilanza
Provinciale della Camera di Commercio di appartenenza per eventuali
contestazioni.
La Proposta di acquisto
La
"proposta d'acquisto" (o "contratto preliminare") è il
primo atto per iscritto di una trattativa di compravendita. La sottoscrizione
della proposta d'acquisto viene richiesta quando l'acquirente tratta attraverso
un'agenzia immobiliare o un altro intermediario autorizzato, regolarmente
iscritti ai ruoli della Camera di Commercio competente per territorio e che
sempre alla C.C.I.A.A. abbiano depositato il formulario/testo della proposta
d'acquisto e che lo stesso sia stato accettato dalla competente Commissione in
quanto conforme alle disposizioni di legge sulla mediazione (L n. 39/89 e sulle
clausole vessatorie (L n. 52/96). Tramite questo atto formale l'acquirente
esplicita per iscritto l'intenzione d'acquisto al venditore tramite l'agente
immobiliare, impegnandosi a comprare l'immobile a una certa cifra. La proposta
di acquisto dovrà essere indirizzata al venditore e non all'agenzia/agente
immobiliare e dovrà contenere i dati d'identificazione del venditore/proprietario
e quelli dell'immobile, nonché prezzo, condizioni e termini dell'acquisto,
formalità pregiudizievoli e obbligo del venditore alla loro cancellazione ad
eccezione dell'eventuale accollo dei mutuo; termine di scadenza; scelta dei
notaio da parte dell'acquirente; dichiarazione di conformità alle norme
urbanistiche". Attenzione: la proposta d'acquisto è "irrevocabile
soltanto per l'acquirente, in quanto lascia libero il proprietario di accettare
o meno. Solo quando la proposta é accettata, entrambe le parti saranno
obbligate ad adempiere all'impegno sottoscritto. Prima di sottoscrivere la proposta
è consigliabile consultare un esperto di fiducia per essere certi che non ci
siano clausole sfavorevoli. Versamento dei deposito cauzionale e provvigioni
sono regole a parte.
L’acconto
Se
l'acquisto avviene tramite un agente immobiliare questi richiederà un acconto
come deposito cauzionale a garanzia dell'impegno di acquisto; tale deposito
cauzionale sarà restituito in caso di mancata conclusione dell'affare o
imputato al prezzo d'acquisto a titolo di caparra in caso di positiva
conclusione. In tutti i casi di acquisto senza intermediari, l'acconto dovrà
invece imputarsi direttamente a titolo di caparra (penitenziale o
confirmatoria). L'assegno dovrà essere intestato alla proprietà e non
trasferibile.
Il compromesso
Il
compromesso (o "contratto preliminare") è il contratto con cui le
parti interessate si accordano per iscritto sulle modalità della compravendita.
Può essere stipulato per scrittura privata non autenticata o autenticata dal notaio;
in questo secondo caso è obbligatoria la trascrizione del contratto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel compromesso vanno indicati per
iscritto: i dati anagrafici dei contraenti; il prezzo di vendita dell'immobile;
la descrizione dell'immobile con i dati catastali; i tempi e modi di pagamento;
la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria; la conformità dell'immobile
alle disposizioni di legge e ai regolamenti urbanistici ed edilizi (condono
edilizio compreso); la data entro la quale dovrà essere stipulato il rogito e
il notaio incaricato a redigerlo. L'acquirente deve inoltre ottenere dal
venditore la garanzia che l'immobile sia libero da vincoli, pesi, oneri,
trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche o che lo sarà prima dei ro-gito
notarile. Deve poi assicurarsi che gli venga consegnata una copia della
seguente documentazione: atto di proprietà; scheda identificativa catastale;
regolamento di condominio e tabella millesimale della porzione immobiliare in oggetto;
eventuale contratto di locazione; eventuale contratto di mutuo che grava
sull'immobile; convenzioni col Comune o di lottizzazione, concessioni e licenze
amministrative, domanda o concessione in sanatoria.
La caparra confirmatoria
La
"caparra confirmatoria” é un anticipo sul prezzo d'acquisto dell'immobile
che viene versato dall'acquirente all'atto dei compromesso. Come tale impegna
entrambe le parli alla conclusione dell'affare. Questo vuol dire che se
l'acquirente si ritira dall'affare perde ciò che ha versato; se invece é il
venditore a ritirare l'impegno, questi dovrà rimborsare all'acquirente il
doppio della somma che ha versato. Chi non si ritira dall'affare può comunque
ricorrere al giudice perché siano rispettati gli impegni assunti e gli venga
risarcito il danno subito. Qualora sul compromesso si parli semplicemente di
"caparra” si intende con questo termine la "caparra
confirmatoria".
La caparra penitenziale
La
"caparra penitenziale" è la penale fissata dai contraenti in caso di
inadempienza del contratto. Con questa formula le parti concordano che una di
esse o entrambe possano recedere dal contralto, pagando appunto una
"caparra penitenziale". Attenzione a non versare una caparra troppo
bassa, in quanto la proprietà potrebbe cambiare idea o addirittura vendere ad
una terza persona che le offra una differenza di prezzo superiore alla caparra
da restituire.
Il rogito
Il
rogito" è l'atto finale della compravendita. Rappresenta il passaggio
definitivo dell'immobile dal venditore al nuovo proprietario per alto pubblico,
unica forma consentita dalla legge per il trasferimento di beni immobili. Il
passaggio di proprietà può avvenire con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata. E' preferibile la prima soluzione perché implica una maggiore
assunzione di responsabilità da parte dei notaio. Al momento dei rogito
l'acquirente dovrà assicurarsi che il venditore presenti i seguenti documenti:
la carta d'identità e il codice fiscale; il rogito di acquista o la
dichiarazione di successione in cui sia compreso l'immobile da vendere; le
licenze e le concessioni edilizie con le eventuali varianti; il certificato di
abitabilità/agibilità; le domande di condono edilizio con i bollettini di
versamento dell'oblazione le concessioni in sanatoria; le planimetrie e i
certificati catastali; la copia dei regolamento condominiale; le fatture delle
spese di acquisto dell'immobile e delle spese per lavori fatti nell'edificio
(anche sulle parti condominiali). Il notaio dovrà garantire all'acquirente una
serie di indagini: ad esempio dovrò verificare presso la Conservatoria dei
registri immobiliari che l'immobile non sia gravato da ipoteche o trascrizioni
pregiudizievoli. E' consuetudine che la scelta del notaio spetti a chi compra.
Il fisco
Qualora
acquisti l'immobile da un privato, l'acquirente deve pagare l'imposta di
registro, l'imposta ipotecaria e le imposte catastali. Sono tutte imposte
proporzionali, calcolate sulla base dei prezzo di vendita dichiarato nel
rogito, nella misura del 7% per l'imposta di registro, 2% per l'imposta
ipotecaria, 1% per le imposte catastali. Se per l'acquirente si tratta di
"prima casa” l'imposta di registro viene ridotta al 3% e quelle ipotecarie
e catastali nella cifra fisso forfetaria di 500.000 lire. Nel caso in cui
l'immobile ad uso abitativo, non avente caratteristiche di lusso, venga
acquistato da un'impresa, la Legge n. 425 dell'8 agosto 1996 prevede due
diverse imposizioni fiscali: Iva o imposta di registro. Se il venditore è
l'impresa costruttrice o l'impresa che ha realizzato, anche avvalendosi di un
soggetto appaltatore, sull'immobile interventi di recupero edilizio ai sensi
dell'art. 31, comma 1, lett. c, d) ed e) della Legge n. 457/78 ovvero
un'impresa che ha per oggetto esclusivo o principale la rivendita di
fabbricati, la vendita è assoggettata ad Iva con l'aliquota corrispondente al
tipo di immobile oggetto della vendita: ridotta al 4% se "prima casa"
o al 10% se seconda casa, più le imposta di registro ipotecaria e catastale in
misura fissa per complessive £ 750.000. Per i trasferimenti di proprietà posti
in essere da imprese diverse da quelle suddette, non si applica l'Iva ma
l'imposta di registro del 3% più £. 500.000 per le imposte ipotecaria e
catastale, se "prima casa", o del 7% più l'1% per l'imposta
catastale e il 2% per l'imposta ipotecaria, se seconda casa. Per tutti gli
altri immobili, diversi dalle abitazioni, si applica sempre l'Iva. Il prezzo da
dichiarare nel rogito è quello reale dell'acquisto e, comunque, non inferiore
al valore della rendita catastale moltiplicata per 100 per le abitazioni
(classificate nelle categorie catastali da A/ 1 a A/9), per 50 per gli uffici
e gli studi professionali (cat. A/ 10) e per 34 per i negozi (cat. C/1).
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